Con la risposta n 171 del 10 marzo 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sulla fruizione del superbonus 110 per l’installazione di pannelli fotovoltaici.
Il tutto parte da un istante che intende realizzare all’interno di interventi di riqualificazione energeticia su un edificio unifamiliare anche, come intervento “trainato”, un impianto fotovoltaico a servizio dell’abitazione, ma posizionato a terra su “un terreno comunque all’interno della proprietà dell’edificio” e non sul tetto dell’edificio oggetto dei lavori.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate è positiva e fa riferimento a due specifiche normative che riguardano il superbonus. In primis la circolare n 30/E del 2020 che prevede che l’installazione di impianti fotovoltaici può essere agevolata se è effettuata:
sulle parti comuni di un edificio in condominio
sulle singole unità immobiliari che fanno parte del condominio medesimo
su edifici unifamiliari e su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno.
Il medesimo documento di prassi ha precisato che ai fini del Superbonus l’installazione degli impianti in parola può essere effettuata anche sulle pertinenze dei predetti edifici e unità immobiliari e che, pertanto, l’agevolazione spetta anche nel caso in cui l’installazione sia effettuata in un’area pertinenziale dell’edificio in condominio, ad esempio, sulle pensiline di un parcheggio aperto.
Successivamente con la modifica del comma 5 dell’articolo 119 del decreto Pagina 6 di 7 Rilancio, recata dall’articolo 1, comma 66, lettera i) della citata legge di bilancio 2021, è stato prevista la possibilità di beneficiare del Superbonus per l’installazione
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